Bed & Brekfast: in arrivo il Ddl che stravolge le locazioni brevi con finalità turistiche
Le nuove linee guida che il titolare di un Bed & Brekfast deve conoscere
per affittare il proprio immobile.
Ecco come cambiano le norme e crescono le sanzioni pe i titolari dei Bed & Brekfast.
Anche l’Italia è al lavoro per definire regole più stringenti sull’affitto di stanze e appartamenti ad uso turistico per limitare l’abusivismo e ridare ossigeno alle strutture alberghiere delle grandi città. Sulla falsariga di quanto già introdotto a New York, il Ministero del Turismo ha di recente diffuso la nuova bozza del Decreto Legislativo che porterà ad un ridisegno dei tempi di soggiorno all’interno dei Bed & Breakfast.
Rispetto al testo originario presentato dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè a maggio, non c’è stato nessun passo indietro sull’obbligo di permanenza per almeno due notti in B&B nelle città metropolitane.
Inoltre, il limite degli appartamenti affittabili con la prima colazione inclusa passano da quattro a due.
L’obiettivo del Governo è quello di evitare concorrenza “sleale” nei confronti delle strutture alberghiere cittadine.
Le multe per chi trasgredirà le nuove disposizioni sono salatissime, fino a 10 mila euro.
1. I punti salienti del Ddl sugli affitti brevi: ecco cosa prevede il testo
La bozza del Ddl sugli affitti brevi nei centri storici e nei capoluoghi delle città metropolitane diffusa nei giorni scorsi dal Governo non lascia margini di manovra o d’interpretazione: “A pena di nullità, il contratto di locazione per finalità turistiche avente ad oggetto uno o più immobili ad uso abitativo situati nelle zone territoriali omogenee dei comuni capoluoghi delle città metropolitane, non potrà avere una durata inferiore a due notti consecutive”.
Per chi viola la disposizione e decide di affittare la camera per una sola notte, è prevista una multa che va dai 1.000 fino ai 5 mila euro.
2. Cos’è il CIN, dove chiederlo, chi lo rilascia e dove dev’essere esposto per non incappare in salate sanzioni
La bozza del DDL sulle locazioni turistiche brevi introduce anche il Codice Identificativo Nazionale (CIN) abbinato all’immobile ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche.
I CIN devono anche contenere l’indicazione del numero di posti letto disponibili secondo quanto dichiarato.
I CIR (il Codice Identificativo Regionale) continuano a conservare la loro validità fino al termine di novanta giorni successivi alla pubblicazione della legge (oggi ancora solo in bozza).
L’istanza di richiesta del CIN dev’essere presentata in via telematica.
In seguito all’attribuzione del CIN, le unità immobiliari destinate alle locazioni per finalità turistiche e le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere saranno inserite dal Ministero del Turismo nella banca dati nazionale.
Chiunque propone o concede in locazione un’unità immobiliare ad uso abitativo per finalità turistiche, anche in qualità di intermediario, è tenuto ad esporre il CIN all’ingresso dell’unità immobiliare e all’ingresso dell’edificio, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato.
Anche i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare, negli annunci pubblicati nei propri portali, il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche.
Se si concedesse in locazione un immobile ad uso abitativo per fini turistici senza il CIN la sanzione pecuniaria può andare dagli 800 euro agli 8 mila euro.
3. I requisiti del locatore per finalità turistiche
Chiunque decida di mettere a disposizione una propria unità immobiliare ad uso abitativo per finalità turistiche dev’essere in possesso di 3 requisiti:
1. Non dev’essere stato destinatario di un provvedimento definitivo in materia antimafia
2. Non deve aver riportato condanne a pene restrittive superiori ai 3 anni, per delitti non colposi, senza aver ottenuto la riabilitazione
3. Non dev’essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza senza aver ottenuto riabilitazione.
4. I requisiti degli immobili da destinare a locazione per finalità turistica
Chiunque conceda in locazione unità immobiliari ad uso abitativo per finalità turistiche non può disporre di un numero di posti letto superiore a venticinque.
Ogni unità immobiliare concessa in locazione dev’essere dotata di dispositivi per la rilevazione del monossido di carbonio (gas killer inodore, incolore e insapore).
È anche vietata la locazione di ambienti abitativi privi dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti, così come stabilito dalla norma vigente.
5. Locazione per finalità turistiche in forma imprenditoriale
Chiunque eserciti l’attività di locazione per finalità turistiche in forma imprenditoriale, direttamente o tramite società che svolgono attività di intermediazione immobiliare ovvero di gestione di portali telematici, è soggetto, anche ai fini fiscali, alla disciplina generale dell’imprenditore, nonché all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune del territorio in cui viene svolta l’attività.
Chi non effettuasse la segnalazione rischia una sanzione pecuniari dai 2 mila ai 10 mila euro.
In conclusione
Ora si aspetta che la bozza diventi norma e che tutte le disposizioni contenute siano applicate.
Secondo Ministro del Turismo Daniela Santanchè la riforma sugli affitti brevi era necessaria: “Sono molti anni che si aspettava un intervento specifico – ha detto il membro di Governo. Abbiamo affrontato la situazione in tempi non sospetti avviando, già mesi fa, tavoli di confronto con associazioni di categoria e degli inquilini, con le regioni ed i sindaci delle città metropolitane, per arrivare ad una proposta il più possibile condivisa – ha affermato“.
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Ascolta l’articolo:
Sommario
- I punti salienti del Ddl sugli affitti brevi: ecco cosa prevede il testo
- Cos’è il CIN, dove chiederlo, chi lo rilascia e dove dev’essere esposto per non incappare in salate sanzioni
- I requisiti del locatore per finalità turistiche
- I requisiti degli immobili da destinare a locazione per finalità turistica
- Locazione per finalità turistiche in forma imprenditoriale
- In conclusione